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Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possano compromettere la sua sicurezza e la sua salute. I DPI sono diversi in relazione all’attività svolta dal lavoratore e sussiste l’obbligo a carico del lavoratore stesso di indossarli e di non modificarli.
Tale obbligo è penalmente sanzionato come disposto dall’art. 20 del Testo Unico.
Il corso ha l’obiettivo di affrontare, attraverso il punto di vista della Cassazione, l’omessa formazione, l’inidoneità e la mancata manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e la relativa responsabilità in merito all’inadempimento di questi obblighi.
Aspp/Rspp – Dirigenti – Preposti
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento di:
ASPP/RSPP come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016; Datori di Lavoro che svolgono compiti di RSPP come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e dall’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011: Dirigenti e Preposti, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e dall’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011