Dispositivi di protezione individuale: omessa formazione, inidoneità, cattivo stato di manutenzione. Il punto di vista della Cassazione.

Data inizio e modalità

Su richiesta

Durata

4 ore

Obiettivi


Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possano compromettere la sua sicurezza e la sua salute. I DPI sono diversi in relazione all’attività svolta dal lavoratore e sussiste l’obbligo a carico del lavoratore stesso di indossarli e di non modificarli.

Tale obbligo è penalmente sanzionato come disposto dall’art. 20 del Testo Unico.

Il corso ha l’obiettivo di affrontare, attraverso il punto di vista della Cassazione, l’omessa formazione, l’inidoneità e la mancata manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e la relativa responsabilità in merito all’inadempimento di questi obblighi.

Destinatari


Aspp/Rspp – Dirigenti – Preposti

Programma


  • La definizione e la progettazione dei Dispositivi di Protezione Individuale
  • La scelta dei dispositivi di protezione individuale
  • Informazione, formazione e addestramento
  • La consegna, l’utilizzo e la vigilanza
  • Il punto di vista della Cassazione in merito al cattivo stato di manutenzione e all’inidoneità dei Dpi
  • L’orientamento della Cassazione e le relative responsabilità

 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento di:

ASPP/RSPP come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016; Datori di Lavoro che svolgono compiti di RSPP come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e dall’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011: Dirigenti e Preposti, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e  dall’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

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